In questo amministratore parliamo di amministratore di sostegno e gestione del contro corrente del beneficiario (scopri le ultime notizie su Invalidità e Legge 104, categorie protette, diritto del lavoro, sussidi, offerte di lavoro e concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Amministratore di sostegno e gestione del conto corrente del beneficiario: è possibile?
L’amministratore di sostegno ha il potere di compiere solo gli atti specificamente autorizzati dal decreto emesso dal giudice.
Se tale decreto non contempla amministratore e gestione del conto corrente, non può procedere con tale azione per conto dell’assistito. Tuttavia, è possibile presentare una richiesta al giudice tutelare per ottenere l’autorizzazione a farlo.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’amministratore può aprire un conto vincolato a nome dell’assistito, collegato a sé stesso.
Nel decreto, il giudice deve stabilire i limiti entro cui l’amministratore può agire. Se non specificati, è necessario presentare un’ulteriore richiesta per ottenere dettagli su:
- L’importo massimo prelevabile.
- La modalità di prelevamento.
Il vincolo sul conto implica che solo l’amministratore può effettuare operazioni per conto della persona assistita, senza necessità di una delega specifica da parte di quest’ultima.
L’amministratore deve firmare i documenti bancari indicando la propria qualifica e facendo riferimento al provvedimento del Tribunale, incluso il numero di registro generale (NRG) e la data.
In sintesi, l’amministratore di sostegno agisce in base a un decreto giudiziario, seguendo i limiti stabiliti dal giudice e senza richiedere un’autorizzazione specifica dell’assistito.
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Regole di gestione del conto corrente del beneficiario
L’amministratore di sostegno, una volta autorizzato, deve effettuare i pagamenti tramite conto corrente a nome del beneficiario, evitando l’uso di contanti.
Questa pratica assicura la tracciabilità di ogni pagamento, facilitando la giustificazione durante la rendicontazione delle attività svolte.
Tutti i rapporti bancari, inclusi conto corrente, depositi e titoli, devono essere intestati esclusivamente al beneficiario, con chiusura di eventuali conti cointestati e divisione delle somme.
Ogni investimento richiede l’autorizzazione del giudice tutelare, non può essere effettuato autonomamente nonostante il potere conferito.
È vietato all’amministratore di sostegno anticipare somme al beneficiario, specialmente se quest’ultimo dispone di risorse economiche proprie.
L’amministratore deve garantire che ogni rapporto di dipendenza, incluso quello con i collaboratori familiari, sia regolato da un contratto conforme alla legge, eventualmente coinvolgendo figure di supporto come i patronati.
Sono severamente vietate alcune condotte, tra cui l’appropriazione temporanea di denaro del beneficiario e il prelievo di somme dal conto corrente del beneficiario per rimborsi spese personali.
Eventuali rimborsi sono ammessi solo nell’interesse del beneficiario, previa autorizzazione del giudice tutelare e presentando documenti che comprovano le spese effettuate.
Amministratore di sostegno e decisioni sanitarie: tra le funzioni di un ADS c’è pure la migliore scelta da prendere in ambito sanitario, per il bene dell’assistito.
Amministratore di sostegno e gestione del conto corrente online
Se sei un amministratore di sostegno autorizzato dal giudice a gestire un conto corrente, potresti incontrare difficoltà nell’utilizzo del servizio di online banking offerto dalle banche.
Molte banche si sono mostrate restie a consentire agli amministratori di sostegno di gestire i conti attraverso l’app sullo smartphone o il sito web. Questa situazione ha portato alcuni giudici tutelari a intervenire per ottenere autorizzazioni speciali.
Addirittura, un caso ha raggiunto la Corte di Cassazione quando un giudice tutelare ha rifiutato l’autorizzazione all’online banking, sostenendo che l’autorizzazione per l’apertura del conto corrente era sufficiente.
La Cassazione ha confermato questa posizione, stabilendo che l’online banking è equiparabile all’accesso fisico presso la sede bancaria.
Quindi, se sei un amministratore di sostegno, la Cassazione ha chiarito che hai il diritto di utilizzare l’app collegata al conto corrente sul tuo smartphone per gestire le operazioni bancarie dell’assistito.
Le ragioni addotte dalle banche per negare questo accesso sono state considerate prive di fondamento dalla Suprema Corte.
In breve, la Cassazione ha sostenuto il diritto degli amministratori di sostegno ad utilizzare l’online banking, rendendo più agevole la gestione dei conti correnti e superando le obiezioni precedentemente sollevate dalle banche.
FAQ sull’amministratore di sostegno e gestione del conto corrente
Cosa vuol dire avere la delega sul conto corrente?
La delega bancaria su conto corrente è una forma di procura che dà la facoltà a terzi di operare in rappresentanza del titolare del conto corrente. La delega è utile quando il correntista deve effettuare operazioni bancarie ma si trova, per i più svariati motivi, nell’impossibilità di farlo personalmente.
Che differenza c’è tra un conto cointestato è una delega?
Nella delega la proprietà delle somme presenti nel conto corrente è sempre e solo dell’intestatario e mai del delegato, mentre nel conto cointestato la proprietà è suddivisa in parti uguali da tutti i cointestatari.
Quando decade la delega di un conto corrente?
La delega e le funzioni di rappresentanza di un delegato cessano nel momento in cui muore l’intestatario del conto. O quando quest’ultimo dovesse non essere più in grado di agire.
Si può cambiare l’amministratore di sostegno?
Sì, si può fare. Per cambiare amministratore di sostegno è necessario informare il Giudice tutelare, chiedendo il suo intervento. L’istanza in questione va depositata presso il tribunale e verrà inserita nel fascicolo d’ufficio della procedura di amministrazione di sostegno.
Deve contenere una sintetica motivazione con spiegazione dei fatti, l’eventuale allegazione di documentazione dimostrativa e gli estremi della procedura giudiziale di amministrazione di sostegno a cui si fa riferimento (ovvero i dati del beneficiario e del suo amministratore di sostegno, il nome del Giudice tutelare competente e il numero di ruolo del fascicolo, così come catalogato nei registri del tribunale).
Quando non occorre nominare un amministratore di sostegno?
L’amministratore di sostegno non è sempre necessario. Non serve quando la capacità di agire del beneficiario non è gravemente compromessa e quando la persona può gestire autonomamente i propri bisogni di vita e interessi patrimoniali. Dipende dall’entità del patrimonio e dalla complessità degli atti di gestione.
Ad esempio, un anziano con una modesta pensione e poche attività potrebbe non aver bisogno di un amministratore di sostegno, mentre un individuo con un patrimonio complesso o attività imprenditoriali potrebbe trarre beneficio da questa figura.
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