PESCARA. La Camera (con il sì al decreto legge Sud) ha dato il via libera alla Zes unica per il Mezzogiorno. L’Abruzzo è in prima fila. Per Zona economica speciale (Zes) s’intende un’area nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni per investimenti e attività di sviluppo d’impresa. Dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno-Zes unica: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Il Piano strategico ha durata triennale e definisce, in coerenza col Pnrr, la politica di sviluppo, individuando i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari.
I BENEFICIARI
Sono tutte le imprese, comprese quelle attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura e nella loro trasformazione e commercializzazione. Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.
GLI ESCLUSI
Sono i soggetti che operano nell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
LE AGEVOLAZIONI
Viene concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto, di 100 milioni. Per gli investimenti mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
SPESE AMMISSIBILI
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto iniziale relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Entro il 30 dicembre sarà emanato il decreto con modalità di accesso al beneficio, criteri di applicazione e fruizione del credito d’imposta e controlli, per assicurare il rispetto del limite di spesa stabilito. (u.c.)
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Libertà finanziaria|Zes unica, l’Abruzzo in prima fila: tutti i vantaggi fiscali alle imprese – Pescara
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